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normativa: D.M. N.5: Valutazione del comportamneto degli studenti |
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Pubblicato il D.M. N.5 sulla "Valutazione del comportamneto degli studenti". La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
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Postato da s-catalano il Friday, 16 January 2009 ore 22:45:58 CET (503 letture)
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normativa: UN PORTATORE DI HANDICAP GRAVE PER CLASSE |
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Un portatore di handicap grave per classe. (Tar Lazio 9926/2007). da CittadinoLex del 22/10/2007 Nelle scuole ? possibile ammettere per classe un solo alunno diversamente abile se il suo handicap ? grave. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cos? accolto il ricorso dei genitori di un bambino portatore di handicap contro il Ministero dell?Istruzione e contro la scuola primaria statale nella quale avevano iscritto il figlio, che, nel decidere la composizione delle classi, aveva inserito il bambino in una classe formata da ventidue alunni tra cui un altro alunno diversamente abile. Secondo i giudici amministrativi il ricorso ? fondato in quanto le norme sull?integrazione scolastica degli alunni diversamente abili stabiliscono che nelle classi di ogni ordine e grado deve essere presente un solo bambino portatore di handicap, soprattutto se si ? in presenza di handicap gravi e questo per garantire ai bambini in situazioni di difficolt? lo spazio e la tranquillit? necessari per usufruire proficuamente delle ore di insegnamento; le classi iniziali possono ospitare anche fino a due alunni diversamente abili, ma soltanto se entrambi gli studenti presentano handicap lievi e comunque non possono avere pi? di venti bambini iscritti. Il Tar ha inoltre chiarito che ogni alunno diversamente abile ha diritto ad avere, oltre all?insegnante di sostegno, anche l?assistente educativo, che ha il compito di aiutare il minore disabile ad incrementare il proprio apprendimento mediante l?utilizzo anche di particolari tecniche e l? assistente d?igiene che si occupa dei bisogni del minore e che ? a lui specificamente dedicato; pertanto le funzioni di assistente educativo e di quello di igiene non possono essere svolte dalla stessa persona.
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Postato da s-catalano il Saturday, 10 November 2007 ore 10:59:54 CET (864 letture)
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Quando fai qualcosa, sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente.
Confucio
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