Il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con circolare dell’11 novembre 2009, ha dettato alle amministrazioni opportune indicazioni in merito ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici, alla luce delle recenti novità introdotte con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2009.
La circolare richiama l’attenzione in modo particolare sull’art. 69 del citato ultimo decreto, il quale nell’introdurre nel d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) l’art. 55 septies, detta in tema di controllo per malattia due importanti disposizioni:
1) l’obbligo per l'Amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;
2) la titolarità in capo al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di stabilire con decreto le fasce orarie di reperibilità del lavoratore ammalato entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.
Riguardo al primo punto si ribadisce quanto già disposto in precedenti circolari e, cioè, che il dovere di effettuare la visita fiscale da parte dell’amministrazione anche per un solo giorno va osservato nei limiti delle esigenze funzionali ed organizzative e, comunque tenendo conto delle particolari situazioni che possono verificarsi.
Invero – si precisa – eventuali situazioni, quali per esempio, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche, che comportano l’assenza del dipendente dal domicilio, ma anche eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata, possono giustificare un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo.
Per il secondo aspetto, concernente le fasce di reperibilità, la circolare, ricostruendo l’iter delle modifiche normative intervenute nel recente periodo, sottolinea che allo stato le fasce orarie da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il Ministro, tuttavia, anticipa la volontà di intervenire ancora su quest’ultimo punto, intendendo ampliare le fasce orarie di reperibilità e introducendo delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.
Nella circolare, infine, si richiamano i dirigenti e i responsabili della gestione del personale di osservare le disposizioni relative alle assenze per malattia, impartite nel d.lgs. 150 del 2009, entrato in vigore il 15 novembre 2009, al fine di prevenire e contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.
Al riguardo, si sottolinea che l’inadempimento colposo di tale dovere di vigilanza, come anche la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente, sono puniti con sanzioni a carico di quest’ultimo che vanno dalla decurtazione della retribuzione di risultato alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.