Con D.M. n. 850 del
27/10/2015 il Miur ha fornito indicazione in merito a “Obiettivi, modalità di
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13
luglio 2015, n.107”. Il decreto, già annunciato nell’incontro con i Sindacati
del 23 settembre scorso, è emanato in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della suddetta legge, che disciplina
appunto il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
1. i docenti che si
trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a
qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
2. i docenti
per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o
che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la
ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di
formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di
prova;
3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
In caso
di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale
docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Ferma restando la partecipazione del docente alle attività formative previste
dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, le
attività formative previste per il periodo di prova, finalizzate a consolidare
le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali
richiesti, sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore:
1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
2. laboratori formativi;
3. “peer to
peer” e osservazione in classe;
4. formazione on-line.
Il decreto delinea anche
quali sono i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova. Il
superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento
del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno
scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Sono computabili nei
180 giorni:
- tutte le attività connesse al servizio scolastico
- i periodi di
sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
- gli esami e gli scrutini
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per
gravidanza.
Sono, invece, esclusi:
- i giorni di congedo ordinario
- i giorni di
congedo straordinario
- i periodi di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Per
quanto riguarda i 120 giorni di attività didattiche, sono compresi sia i giorni
effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per
ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica,
comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. In caso di
differimento della presa di servizio (è il caso dei docenti neoassunti che
quest'anno hanno optato per una supplenza annuale) il periodo di formazione e
prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della
nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una
supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o
classe di concorso affine. Per questi casi, sino alla ridefinizione delle
classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di
prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica
autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla
base dei seguenti criteri:
1. la supplenza su posto di sostegno per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello
svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola
dell’infanzia o primaria;
2. la supplenza su posto di sostegno per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello
svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado;
3. per le classi di concorso, la supplenza è valida
sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza
degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di
immissione in ruolo.
In ogni caso, l’attività di formazione è comunque svolta
con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo. Nel
corso del periodo di formazione il docente neo-assunto deve predisporre il
proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
1. uno
spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
2. l’elaborazione
di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
3. la
documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle
attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
4. la
realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo
professionale. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo
intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di
qualifica e di Stato - e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato per
la valutazione dei docenti deve essere convocato dal dirigente scolastico per
procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione
e di prova.
A tal fine, il docente deve sostenere un colloquio innanzi al
Comitato, all’esito del quale il Comitato si riunisce per l’espressione del
parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria
compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.
Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva
della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e
di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente
scolastico, che può discostarsene con atto motivato.